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Indicazioni per il riscatto anni di laurea
Scritto da Amministratore   
giovedì 26 giugno 2008

Indicazioni per il riscatto anni di laurea

 

 
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Ultimo aggiornamento ( giovedì 26 giugno 2008 )
 
INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO
Scritto da claudia   
sabato 10 maggio 2008

Vertenza per il riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico per specializzandi e specializzati dal 1998 ad oggi.


L’Associazione DI.PRO.ME segnala la possibilità di agire in giudizio per il riconoscimento dell’indennità di Rischio radiologico prevista dalla L. 460/88.In effetti, in base ad una corretta interpretazione dell’attività dei medici specializzandi, accolta anche da alcune recenti sentenze, la stessa va definita come attività professionale, con la conseguenza che agli specialisti ed agli specializzandi operanti nei servizi di radiologia, spetta (in virtù della L. 460/88) l’ndennità di rischio radiologico, nonché (ex L. 724/94) il compenso sostitutivo del congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni.  Pertanto, tutti i medici che stanno ancora seguendo il corso di specializzazione o che lo hanno già ultimato (in epoca successiva al marzo 1998) possono tutelare i propri diritti, iniziando una vertenza giudiziaria al fine di richiedere il  riconoscimento della citata indennità di rischio radiologico e del congedo aggiuntivo e, quindi, le relative differenze retributive.  Si consiglia, inoltre, di agire quanto prima a causa del rischio di prescrizione con conseguente definitiva estinzione del diritto ai predetti benefici.

I legali dell’Associazione si rendono disponibili a titolo gratuito ad ogni richiesta di chiarimenti e delucidazioni a mezzo telefono o e-mail, al fine di poter iniziare in maniera pienamente consapevole la citata vertenza giudiziaria.

 

Per poter aderire sarà necessaria la seguente documentazione:1) fotocopia del codice fiscale
2) fotocopia fronte-retro di un proprio documento valido;
3) copia attestato di laurea;
4) certificato di avvenuta specializzazione rilasciato dall'Università o, in alternativa per gli specializzandi, autocertificazione di iscrizione alla relativa scuola di specializzazione;
5) recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica del ricorrente.
I

l costo del Ricorso è pari ad € 100,00 a titolo di acconto, nonché solo in caso di esito positivo della controversia verrà richiesto il 10% delle somme riconosciute. Per ulteriori informazioni  Contattaci.

Ultimo aggiornamento ( giovedì 26 giugno 2008 )
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Danni da emotrasfusione: responsabilità
Scritto da claudia   
giovedì 21 febbraio 2008

Fonte: La Previdenza (10/2/08)

Danni da emotrasfusione: responsabilità del medico e della struttura sanitaria
(Cassazione SS.UU. sentenza 11 gennaio 2008 n.577 - Avv. Lorenzo Cuomo)

Le SS.UU. della Cassazione,con la sentenza in epigrafe,arrivano ad affermare un principio di dirito in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica.

La Suprema Corte ha già in precedenza, costantemente, inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316). A sua volta anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale (Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006).

In particolare la giurisprudenza ha qualificato il rapporto paziente - struttura come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (contratto di spedaalità o contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c. Da ciò è conseguita l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. Questo percorso interpretativo, ha trovato conferma in un'altra sentenza delle Sezioni Unite (1.7.2002, n. 9556) che si è espressa in favore di una ricotruzione del rapporto tra paziente e struttura che comprende anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd. di protezione ed accessori.

Ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la responsabilità per inadempimento si muove nell'alveo dell'art. 1218 c.c.e anche quindi sul piano della ripartizione e del contenuto degli oneri probatori (cfr.Cass.SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533) Le Sezioni Unite, in conclusione, hanno enunciato il principio( confermando la statuizione del 2001)secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.

Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.


(Avv. Lorenzo Cuomo)

Ultimo aggiornamento ( venerdì 30 maggio 2008 )
 
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